17 Ott L’OPA obbligatoria nel caso di acquisto di concerto. Il caso della Banca Antonveneta
Pubblichiamo la tesi di laurea del Dott. Riccardo Masella discussa in occasione della sessione di laurea presso la LUIS Guido Carli dell’anno accademico 2009/2010 sul tema delle Offerte Pubbliche di Acquisto c.d. OPA che hanno interessato la Banca Antoveneta.
Capitolo 1. La disciplina delle offerte pubbliche
1.1. La disciplina generale delle offerte pubbliche
Le offerte pubbliche [d’acquisto (cd. OPA), di scambio (cd. OPS) o d’acquisto e di scambio (cd. OPAS)] sono dei procedimenti con cui un soggetto (cd. «offerente») tenta di acquisire su un mercato di borsa una determinata quantità di prodotti finanziari (azioni, obbligazioni, strumenti derivati, eccetera), emessi da una società per azioni.
Nel dettaglio, l’offerente presenta alla generalità dei portatori dei prodotti finanziari (cd. «destinatari») una proposta (nella forma dell’offerta, dell’invito ad offrire o del messaggio promozionale) di acquisizione di una quantità determinata dei titoli suddetti. Tale proposta ha un’efficacia limitata a un periodo di tempo prestabilito (cd.«periodo di adesione all’offerta»).
L’atto di offerta, al fine di possedere il requisito della pubblicità, deve contemporaneamente possedere le seguenti caratteristiche: a) i destinatari devono essere un numero superiore alle cento unità; b) i prodotti finanziari che si vogliono acquisire sul mercato devono avere dei valori complessivi pari o superiore a due virgola cinque milioni di euro.
Il TUF ha dettato una disciplina analitica in materia di procedimento d’offerta pubblica. In particolare, mentre l’articolo 102 ha stabilito degli obblighi di informazione a cui l’offerente è gravato, l’articolo 103 ha stabilito una serie di obblighi di informazione a cui è gravata la società emittente. Il TUF, inoltre, disciplina in maniera dettagliata la modalità di svolgimento dell’offerta pubblica stabilendo che esso deve essere informato sia al principio di irrevocabilità dell’offerta pubblica sia al principio di parità di trattamento tra tutti i destinatari dell’offerta. Una disciplina specifica è stabilita per le offerte concorrenti e per il diritto che l’offerente originario ha di rilanciare sul prezzo dell’offerta concorrente. Il TUF ha, infine, fornito una serie di disposizioni specifiche in caso di OPA ostile: la società emittente può difendersi per mezzo di difese preventive ovvero per mezzo di difese successive.
1.2.La disciplina speciale delle offerte pubbliche
Il TUF ha fornito alcune disposizioni specifiche per disciplinare le tipologie di offerte pubbliche: l’articolo 106 ha stabilito una disciplina specifica per l’OPA successiva totalitaria; l’articolo 108 ha dettato una disciplina specifica per l’OPA residuale; l’articolo 111, infine, ha fornito una disciplina specifica per il diritto d’acquisto dell’offerente.
Il TUF, inoltre, ha stabilito una serie di casi si esenzione dall’obbligo di lanciare un’offerta pubblica successiva totalitaria: l’articolo 107 ha stabilito il caso dell’offerta pubblica preventiva; l’articolo 106 comma 4 ha disciplinato il caso di esenzione derivante da lancio di un’offerta pubblica successiva; l’articolo 106 comma 5 del TUF ha stabilito i casi residuali di esenzione. Infine, l’articolo 109 ha stabilito il caso di offerta pubblica di concerto.
In caso di violazione delle disposizione del TUF, il combinato disposto degli articoli 110 e 192 del TUF ha comminato le seguenti sanzioni: la sanzione della sospensione del diritto di voto per la partecipazione acquisita; la sanzione dell’obbligo di rivendita della partecipazione in eccesso; una serie di sanzioni amministrative pecuniarie.
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