26 Lug L’omessa distrazione delle spese sanabile correggendo l’errore materiale
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella recente sentenza del 7 luglio 2010 n. 16037 hanno ritenuto valido il rimedio della correzione degli errori materiali come strumento per sanare l’omessa pronuncia del giudice sulla distrazione delle spese a favore dell’avvocato antistatario.
Nella citata sentenza, la Suprema Corte ritiene corretta la procedura prevista dal combinato disposto degli artt. 93 e 287 c.p.c. i quali disciplinano il ricorso al procedimento per la correzione materiale delle sentenze.
Nel caso di specie l’avvocato antistatario ha proposto, in proprio, ricorso per cassazione contro il decreto della Corte di Appello di Roma che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del proprio assistito di un indennizzo ai sensi della Legge n. 89/2001, nonché alla liquidazione delle spese, omettendo, però, di pronunciarsi sull’istanza di distrazione da lui avanzata malgrado la regolare dichiarazione di averle anticipate e di non aver riscosso onorario.
In tale quadro, le SS. UU. si sono adeguate al recente orientamento che ritiene doveroso ricercare nell’ordinamento strumenti di garanzia della situazione giuridica fatta valere, alternativi e meno dispendiosi del ricorso al giudice di legittimità (Cass. nn. 11965 e 13982/2009; 14831/2010).
Tali strumenti vengono individuati nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 c.p.c., sulla base del fatto che si palesa la sola necessità di porre rimedio ad un mero errore formale, estraneo alla decisione, in quanto determinato da una divergenza evidentemente e facilmente individuabile, che lascia immutata la conclusione adottata.
Il predetto orientamento è stato altresì sostenuto dalla recente dottrina la quale ha operato un richiamo alla disposizione del secondo comma dell’art. 93 c.p.c. che espressamente prevede l’applicazione del citato procedimento di correzione degli errori materiali nell’ipotesi di revoca dell’istanza richiesta dalla parte che dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore, rilevando, così, l’autonomia e l’estraneità del provvedimento sulla distrazione rispetto alla pronuncia sul merito ed escludendo, pertanto, l’estensione al primo dei mezzi di reazione processuale che la legge riconosce contro l’altra.