27 Dic Obblighi gravanti sul legatorio
Ai sensi dell’art. 668 c.c., il legatario deve sopportare il peso dato da una servitù o da un canone o da una rendita fondiaria, gravanti sul bene oggetto di legato.
Altro eventuale obbligo che può porsi a carico del legatario è quello di pagare un determinato debito ereditario con i limiti di cui all’art. art. 671 c.c. e, dunque, entro i limiti del valore di quanto riceve in legato.
In tema, si segnale che in caso di legato di azienda questi ha ad oggetto, salvo diversa volontà del testatore, il complesso unitario dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, compresi i rapporti di debito-credito, con la conseguenza che il legatario è tenuto al pagamento dei debiti aziendali, ancorché nei limiti del valore dell’azienda medesima (Cass. n. 01720/2016).