14 Apr Nullità del patto fra coniugi da valere in caso di separazione legale
Con l’ordinanza n. 11923 del 13.4.2022 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla moglie ai danni del marito volto a contestare la decisione della Corte d’Appello di Milano e – per l’effetto la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Como – con la quale era stata respinta la domanda di condanna del marito al pagamento della somma di euro 500.000,00 della quale quest’ultimo si era dichiarato debitore – in caso di separazione legale fra i coniugi – con specifica scrittura privata.
In diritto, i giudici di prime cure avevano rigettato la domanda della moglie affermando che la scrittura privata era affetta da nullità per illeceità della causa, nè poteva valere quale contratto preliminare di donazione condizionato sospensivamente all’evento della separazione legale dei coniugi, tantomeno, quale atto ricognitivo di debito poichè la fonte contrattuale era nulla.
In aggiunta a detti assorbenti rilievi, il Tribunale evidenziava la mancata dimostrazione di avveramento della condizione afferente la separazione legale dei coniugi.
Il provvedimento in commento conferma l’orientamento della Suprema Corte di legittimità per la quale i patti tra coniugi o fidanzati sono nulli poichè incidono su diritti indisponibili che nascono dal matrimonio.
Riferimenti normativi
Art. 160 c.c.
Orientamenti giurisprudenziali precedenti
Cass. 11012/2021