23 Feb Notifica impersonale agli eredi oltre l’anno dell’ingiunzione al pagamento della tassa sui rifiuti [Tari]
In tema di notifica agli eredi di tributi comunali si evidenzia un quadro normativo articolato e non omogeneo per l’influenza di diversi provvedimenti normativi chiamati a regolare la fattispecie, precisamente:
– l’art. 65, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, rubricato in «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»
– l’art. 752 del codice civile, rubricato «Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi»
– l’art. 1, comma 641, della legge di stabilità n. 147/2013 per l’anno 2014
– l’art. 1, comma 161, della legge finanziaria 296/2006 per l’anno 2007
L’art. 65 del D.P.R. n. 600/1973, rubricato in «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi» prevede che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Prosegue, stabilendo che la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.
L’impasse sorge con riguardo all’applicabilità di detta norma alla notifica di provvedimenti aventi ad oggetto i tributi comunali.
In caso di applicazione della tesi negativa la fattispecie sarà regolata dall’art. 752 del codice civile, rubricato «Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi» il quale dispone che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
A conforto di detta tesi soccorre la sentenza della Corte di Cassazione n. 15437/2019 la quale ha precisato che la notifica dev’essere effettuata:
– impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell’ultimo domicilio del dante causa, quando la comunicazione ex art. 65, comma 2, non sia stata effettuata;
– individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza di comunicazione.
Per completezza, si segnalano le ulteriori pronunce di segno inverso rese dalla Suddetta Corte con le decisioni n. 5622/2015 e n. 15460/2010.
Infine, si evidenzia il regime disposto dall’art. 1, comma 641, della legge di stabilità n. 147/2013 per l’anno 2014 il quale precisa che il pagamento dell’imposta è dovuto dai possessori o dai detentori dell’immobile, mentre il successivo comma 642 dispone che tutti i possessori sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Da ultimo, in merito alla forma della notificazione, l’art. 1, comma 161, della legge finanziaria 296/2006 per l’anno 2007 prevede la raccomandata con avviso di ricevimento; gli effetti della notifica oltre alla consegna si esplicano per effetto della cd. compiuta giacenza, così come confermato dalla una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione nelle decisioni n. 2047/2016, n. 25952/2017, n. 15834/2017 e n. 2339/2021.