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La notifica diretta per posta inviata da Equitalia è inesistente

La notifica diretta per posta inviata da Equitalia è inesistente

cartella-esattorialeLa cartella esattoriale e gli atti autonomamente impugnabili ex art. 19 del D. Lgs. n. 546/92, non possono mai essere notificati direttamente dall’Agente della Riscossione con la modalità della spedizione attraverso il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, essendo sempre necessario l’intervento dei soggetti tassativamente previsti ed abilitati dall’art. 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Ufficiali della riscossione; altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge; ovvero previa eventuale convenzione tra comune e concessionario dai messi comunali, o dagli agenti della polizia municipale).

Con la conseguenza che ogni atto notificato direttamente dall’agente della riscossione sarà giuridicamente inesistente.

La problematica giuridica e processuale circa l’inesistenza della notifica per posta effettuata direttamente da Equitalia continua ad essere oggetto di sempre più favorevoli sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali che in accoglimento del ricorso introduttivo, hanno totalmente annullato la cartella di pagamento per la giuridica inesistenza della sua notificazione.

Allo scopo di inquadrare correttamente il problema circa l’impossibilità giuridica della notifica diretta per posta da parte di Equitalia, si ritiene opportuno, in questa sede, tracciare l’excursus storico della normativa, analizzare le singole questioni giuridiche e fornire un quadro esaustivo della giurisprudenza di merito e di Cassazione.

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