23 Dic Risarcimento del danno da diffamazione per mezzo di comunicazione di massa
Sulla competenza ex art. 20 c.p.c. in materia di risarcimento del danno da diffamazione ad opera dei mezzi di comunicazione di massa.
L’ordinanza in commento pone fine, una volta per tutte, all’annosa e dibattuta questione relativa alla determinazione del foro competente in materia di risarcimento del danno da diffamazione online. L’ordinanza delle Ss.Uu., in realtà, pur prendendo le mosse da un caso di diffamazione scaturita dal contenuto lesivo di trasmissioni televisive, giunge a conclusioni generali e applicabili “ …omissis…alla competenza su tutte le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa…omissis…”. L’esigenza di pervenire ad una soluzione univoca e, in quanto tale, rispettosa dell’articolo 25 della Costituzione, è stata più volte evidenziata dalla Suprema Corte e posta a fondamento della propria statuizione.
L’intervento delle Sezioni Unite si è reso necessario a fronte dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia e meritevoli, in questa sede, di analitico – seppur breve – approfondimento. Al riguardo sembra opportuno segnalare che, entrambe le impostazioni, prendono lo spunto dall’art. 20 c.p.c. in base al quale “…omissis…per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio…omissis…”.
I primi arresti giurisprudenziali in materia di diffamazione perpetrata a mezzo stampa periodica, con diverse sentenze succedutesi negli anni ’90 (ex multis cfr. Cass. n. 6148/1992 e in senso conforme Cass. n. 3733/1995), individuavano il forum commissi delicti nel luogo di pubblicazione del periodico ovvero in quello di collocazione degli studi televisivi di trasmissione. La ratio ispiratrice delle citate sentenze era quella di individuare un criterio oggettivo unico al fine di consentire una lettura dell’art. 20 c.p.c. in senso conforme al principio di precostituzione del giudice naturale.
La considerazionedella maggiore potenzialità lesiva delle forme di diffamazione perpetrate attraverso la stampa e/o il mezzo televisivo, infatti, avrebbe consentito, ragionando in maniera diversa, di duplicare oltremodo – essendo diversi i luoghi dove l’evento dannoso avrebbe potuto verificarsi – le scelte possibili da parte dell’attore/danneggiato.
A tale impostazione, a partire dal decennio successivo , iniziò a contrapporsi il diverso orientamento in base al quale il forum commissi delicti, ex art. 20 c.p.c., doveva essere considerato il luogo di “verificazione dei lamentati danni” e, dunque, il luogo di domicilio della persona danneggiata. In tal modo l’adeguamento all’art. 25 della Costituzione veniva ugualmente garantito e, inoltre, si agevolava il danneggiato consentendo allo stesso di adire il giudice del luogo dove maggiormente la lesione all’onore, la reputazione e la dignità era sentita.
Il revirement giurisprudenziale appena descritto imputabile, presumibilmente, allo sviluppo esponenziale della rete come mezzo di comunicazione di massa e alle difficoltà interpretative che ne sono derivate , è stato <<premiato>> dall’ordinanza delle Sezioni Unite oggetto del presente commento.