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Non è sottoprodotto il fresato d’asfalto

Non è sottoprodotto il fresato d’asfalto

La Corte di Cassazione con la sentanza del 24 febbraio 2012, n. 7374 ha dichiarato che lo scarificato del manto stradale non può essere riutilizzato ai sensi dell’articolo 184 bis del Dlgs 152/2006, poichè non origina da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante.
La sentenza in esame ha confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti nei confronti di un’impresa sorpresa ad impiegare – senza autorizzazione — materiale inerte derivante dalla scarifica del manto stradale in un processo di produzione di conglomerato bituminoso vergine.

La carenza del requisito previsto dalla lettera a] del predetto articolo, e cioè la provenienza del residuo da un processo di produzione, ha vanificato l’ulteriore  indagine di merito afferente le necessarie operazioni di recupero prima del riutilizzo le quali potevano essere considerate “normale pratica industriale” ai sensi dell’articolo 184 bis, lettera c] del Dlgs. 152/2006.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 26 maggio 2010 dal giudice del tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalu’;
udita nella pubblica udienza del 19 gennaio 2012 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lettieri Nicola, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalu’, dichiaro’ (OMISSIS) colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 1, lettera a), per avere effettuato attivita’ di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, e precisamente per avere impiegato materiale inerte derivante dalla attivita’ di scarifica del manto stradale nel processo produttivo di conglomerato bituminoso, in assenza di autorizzazione, e lo condanno’ alla pena di euro 2.000,00 di ammenda. In particolare, il giudice escluse che si trattasse di sottoprodotto in quanto lo scarificato del manto stradale subiva un processo di trasformazione e trattamento per la produzione di conglomerato bituminoso.
L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo violazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 1, lettera a).
Osserva, in primo luogo, che dopo la missiva richiamata dalla sentenza impugnata, l’ufficio regionale competente aveva rilasciato nuovo provvedimento di autorizzazione con provvedimento in data 16.2.2005. Osserva, poi, che si tratta comunque di sottoprodotto, in quanto il normale ciclo di lavorazione di posa del manto stradale parte dalla scarificazione e si conclude con la stesura del nuovo conglomerato bituminoso. Il materiale viene quindi utilizzato per produrre conglomerato bituminoso avente le medesime caratteristiche e senza operare alcuna trasformazione se non la miscelazione dello scarificato con il prodotto vergine.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo e’ infondato perche’ il giudice di primo grado, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congrumente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha accertato che l’imputato non disponeva della autorizzazione necessaria per l’attivita’ di recupero del materiale proveniente dalla scarifica del manto stradale ed era stato informato che l’autorizzazione a suo tempo rilasciata al titolare della ditta (OMISSIS), che gestiva in precedenza il medesimo impianto, era stata revocata. Ne’ risulta che sia stata data prova, nel giudizio di merito, di successive autorizzazioni rilasciate all’imputato.
Il Collegio ritiene che sia infondato anche il secondo motivo perche’ nella specie il materiale raccolto non e’ qualificabile come sottoprodotto, neppure alla stregua della nuova definizione dei sottoprodotti data dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 184 bis, inserito dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, articolo 12. La nuova disposizione, invero, richiede perche’ si tratti di sottoprodotto, tra l’altro, da un lato, che la sostanza o l’oggetto possa essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (comma 1, lettera c), e, da un altro lato, che la sostanza o l’oggetto sia originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non sia la produzione di tale sostanza od oggetto (comma 1, lettera a). Nella specie, la sentenza impugnata ha accertato che il riutilizzo dello scarificato del manto stradale richiedeva adeguate operazioni di recupero per poter essere usato per la produzione di ulteriore conglomerato bituminoso vergine e che erano necessarie ulteriori trasformazioni e trattamenti, tramite apposito impianto. In ogni caso, anche qualora questo ulteriore trattamento non fosse diverso dalla normale pratica industriale, ritiene il Collegio che non sussiste comunque il requisito di cui alla lettera a), perche’ non si tratta di sostanza o di oggetto originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrale.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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