Negoziazione assistita nel mondo del lavoro
A partire dal 28 febbraio 2023, la riforma Cartabia [articolo 9, comma 1, lettera d dell’anzidetto D.Lgs. n. 149/2022] ha introdotto per gli operatori del mondo del lavoro la possibilità di utilizzare la negoziazione assistita nelle controversie di lavoro di cui all’articolo 409 c.p.c.. Gli accordi conclusi al termine della procedura sono equiparati alle conciliazioni con effetto tombale derivanti dagli accordi sottoscritti nelle sedi protette indicate dalla legge.
Il legislatore ha inteso aumentare gli strumenti di deflazione del contenzioso senza nulla togliere alle tradizionali forme di tutela in sede conciliativa; le parti restano libere di scegliere la procedura conciliativa che meglio si addice alla tutela esigenze concrete.
La nuova disciplina della negoziazione assistita è su base volontaria: le parti che hanno una lite possono affidare ai rispettivi legali, prima di procedere in giudizio, il compito di tentare di raggiungere un accordo mediante la sottoscrizione di un’apposita convenzione.
Come è già noto, la procedura di negoziazione assistita non può riguardare diritti indisponibili e si può concludere – alternativamente – con un mancato accordo oppure con un’intesa.
La riforma in parola stabilisce, altresì, che ciascuna parte deve essere assistita da un avvocato, ovvero dai rispettivi consulenti del lavoro.