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Mediazione tributaria: la nuova procedura

Mediazione tributaria: la nuova procedura

La Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 47, art. 1 comma 611) ha introdotto alcune importanti  modifiche all’art 17 bis del D. Lgs. 546/92 – rubricato “il reclamo e la mediazione”.

In particolare, a seguito delle ulteriori indicazioni operative fornite dalla circolare 1/E del 12 febbraio 2014, le modifiche saranno così strutturate:
a)   la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso;
b)   a prescindere da una richiesta di parte, sono sospese ex lege sia la riscossione che il pagamento delle somme dovute in relazione all’atto impugnato;
c)    è prevista l’applicazione “delle disposizioni sui termini processuali” (ad esempio la sospensione feriale o le regole per il computo dei termini);
d)   la mediazione tributaria si applica anche alle controversie aventi ad oggetto contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi.

Con un rinvio a quanto già specificato con la prima circolare introduttiva della mediazione tributaria (n. 9/E del  19 marzo 2012),l ‘Agenzia afferma che si tratta di “primi chiarimenti” sulla nuova procedura.
Il documento fornito dall’Agenzia non lascia dubbi sulla decorrenza di tali modifiche: <<conformemente a quanto precisato al punto 1.5 della circolare n. 9/E del 2012, per “atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge” si intendono gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere dal 2 marzo 2014>>.
Di notevole importanza – oltre che fonte di numerose problematiche in itinere – la precisazione relativa all’applicazione delle precedenti disposizioni, con riferimento alle procedure attivate antecedentemente al 2 marzo 2014.
Si pensi, ad esempio, a tutti coloro che hanno ritenuto fino ad oggi necessario comparire personalmente in giudizio, e che, a tenore della vecchia formulazione della norma si sono visti limitati e eliminati dal contraddittorio in virtù della precedente “inammissibilità” in luogo della corretta ed attuale “improcedibilità”.

Sul punto non vi sono ancora indicazioni di nessun tipo, ahimè.
a)  L’improcedibilità.
In relazione proprio a questa importante modifica, l’art. 1, comma 611 della L. 147/2013, ha sostituito il comma 2 dell’art. 17 bis con il seguente: “La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l’Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione”.
Dal tenore della norma si evince che la fase amministrativa del reclamo necessita in ogni caso di 90 giorni, motivo per cui l’istanza produrrà gli effetti del ricorso decorso il predetto termine.
Inoltre, qualora il ricorso venga depositato prima di tale termine, la parte resistente, in sede di controdeduzioni potrà eccepirne l’improcedibilità a cui seguirà un termine concesso dal presidente, nel caso in cui costui ne accoglierà l’eccezione, per consentire la mediazione.

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