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Mediazione obbligatoria e facoltativa – Ordinanza Cass. n. 22736/2021

Mediazione obbligatoria e facoltativa – Ordinanza Cass. n. 22736/2021

La Corte di Cassazione ha riaffermato nuovamente le differenze tra mediazione obbligatoria e mediazione delegata.
Con l’ordinanza n. 22736/2021 ha definito il giudizio innescato sulla scia della decisione assunta dalla Corte di Appello di Milano con la quale era stato confermata la declaratoria di risoluzione di un contratto di compravendita di un immobile, la condanna della parte venditrice alla restituzione del prezzo versato all’acquirente in uno al risarcimento del danno.
L’inadempimento contrattale in parola gemma dall’impropria dichiarazione di agibilità/abitabilità dell’immobile venduto resa dal venditore e ritenuta sussistente a seguito del rilascio della licenza da parte del Comune, nonostante quest’ultimo in realtà avesse precisato che – a seguito della ristrutturazione eseguita con pratica edilizia del 1995 – non risultavano il certificato di agibilità, la denuncia dei cementi armati e il certificato di collaudo statico e la relazione tecnica ex art. 28 L. n. 10/1991.
Il giudizio di legittimità è stato formulato sui tre distinti motivi di ricorso con i quali il venditore ha censurato la decisione della Corte territoriale di merito e, precisamente:
– per la violazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5 co. 1 bis per non avere la disposto la mediazione delegata;
– per la violazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5 co. 2 per avere affermato la non obbligatorietà della mediazione in quanto il procedimento non afferirebbe alla materia dei diritti reali;
– per la violazione dell’art. 1455 c.c. e dell’art. 1477 c.c. comma 3, ritenuto – sulla scorta delle risultanze della CTU – che la mancata consegna del certificato di abitabilità rendeva l’immobile non commerciabile e che gli altri inconvenienti riscontrati giustificassero la domanda di risoluzione del contratto e quella di risarcimento del danno;
Il rigetto del ricorso si fonda tanto sulla netta distinzione tra le due ipotesi di mediazione previste, rispettivamente, dal comma 1 bis e dal comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, che sulla insindacabilità in sede di legittimità – ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici – della discrezionale valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell’art. 1455 c.c.
Con l’ordinanza in esame, i Giudici dell’ermellino hanno ribadito che la mediazione obbligatoria di cui all’art. 5 co. 1-bis del D.Lgs. n. 28 del 2010 attiene alle materie ivi espressamente elencate quali: il condominio, i diritti reali, la divisione, le successioni ereditarie, i patti di famiglia, la locazione, il comodato, l’affitto d’azienda, il risarcimento del danno da responsabilità medica, la diffamazione a mezzo stampa ed i contratti assicurativi, bancari e finanziari. Detta procedura deve essere introdotta prima dell’instaurazione del giudizio quale condizione di procedibilità dello stesso e la cui mancanza, ai fini della declaratoria di improcedibilità, deve essere eccepita a pena di decadenza dalla parte o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.
La Corte ha, altresì, chiarito in merito alla disposizione di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 28 del 2010 che la cd. mediazione delegata può essere disposta dal giudice, anche in sede di appello, sulla base di una valutazione discrezionale che tiene conto della natura della causa, dello stato dell’istruzione e del comportamento delle parti. In tal caso, l’esperimento di detto procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello (cfr. Cass. n. 25155/2020).
In forza delle suddette premesse, il Supremo Collegio ha ritenuto infondata la violazione di cui all’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010, poiché il caso di specie non è da ricomprendere fra le materie per le quali la mediazione è obbligatoria dato che la vicenda verteva in tema di inadempimento contrattuale e non già di diritti reali, come sostenuto dalla parte ricorrente.
Parimenti, per la fattispecie di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 28 del 2010, ha ribadito che la scelta compiuta dal giudice di merito di non disporre la mediazione delegata non è sindacabile in sede di legittimità allorquando il prudente apprezzamento del giudice del merito, sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, tiene conto della natura della causa, dello stato dell’istruzione e del comportamento delle parti.

Cassazione Civile, ordinanza n. 22736/2021. Scarica in formato PDF

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