17 Mar Mediazione civile: dal 20 marzo scatta l’obbligo di informare il cliente
Dal prossimo 20 marzo 2010, in forza dell’art. 4, comma 3 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ogni avvocato avrà l’obbligo di informare i propri clienti della possibilità di avvalersi del procedimenti di mediazione e degli incentivi fiscali previsti dalla legge, pena l’annullabilità del contratto d’opera concluso con l’assistito.
Il decreto legislativo, pertanto, comporta un ulteriore onere per l’avvocato: far sottoscrivere e consegnare al cliente un’informativa circa la facoltà di esperire il procedimento di mediazione, allegare l’informativa all’atto ed inserire il riferimento all’informativa nella procura alle liti.
Per agevolare l’adempimento di detto obbligo il Consiglio Nazionale Forense ha predisposto una circolare (C-11/2010), un facsimile di informativa che gli avvocati potranno far sottoscrivere ai propri clienti ed un modello di procura alle liti. L’informazione dovrà essere fornita per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico sia alla parte attrice che alla parte convenuta.
In particolare, si precisa che il Dlgs. 4 marzo 2010 n. 28 (attuativo della delega di cui all’’articolo 60 della legge giugno 2009, n. 69) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2010 ed entrerà in vigore a far data dal 20 marzo 2010 .
L’entrata in vigore esclude le materie obbligatorie per le quali invece la nuova disciplina avrà efficacia decorsi dodici mesi dalla suddetta data e, cioè dal 20 marzo 2011.