Materiali di risulta da demolizione di edifici e scavi e la qualifica di sottoprodotto
La Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, con l’articolata sentenza n. 37083 del 26 settembre 2012 – che ha ad oggetto il reato edilizio di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 ed il reato di gestione non autorizzata di rifiuti – ha affermato che ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. n) i materiali di risulta da demolizione di edifici e scavi di cantiere possono essere qualificati come “sottoprodotti” al ricorrere di particolari circostanze.
Ed invero, i giudici di legittimità hanno espresso il principio secondo il quale i materiali di risulta da demolizione di edifici e scavi di cantiere possono essere qualificati “sottoprodotti”, ai sensi della suddetta norma, soltanto a determinate condizioni quali: “utilizzazione in modo certo e direttamente ad opera dell’azienda produttrice; assenza di trasformazioni preliminari e utilizzazione in modo tale da evitare condizioni peggiorative per l’ambiente o la salute”. A ciò si aggiunge che ai sensi dell’art. 12 1 co. del D.Lgs n. 205/2010 per parlarsi di sottoprodotto l’utilizzazione dei materiali in un nuovo ciclo produttivo deve essere certa fino dai momento detta loro produzione.
Si segnala sul punto che di recente dalla stessa Corte ha ribadito il principio che “i materiali provenienti da demolizioni rientrano nel novero dei rifiuti in quanto oggetti va mente destinati all’abbandono, salva rimanendo la possibilita’ di un loro recupero condizionato a precisi adempimenti, in mancanza dei quali detti materiali vanno considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l’obbligo di disfarsi” (Cass. 29.4.2011, n. 16727).