Cass. civ. n. 4204 del 24 febbraio 2006
Testo massima n. 1
In tema di separazione personale di coniugi, il riconoscimento del diritto in favore di uno di essi alla corresponsione dell'assegno alimentare a carico dell'altro presuppone lo stato di indigenza del richiedente, il cui onere probatorio — che è a carico dello stesso — non può ritenersi soddisfatto con la sola esibizione di un certificato rilasciato dal Comune dal quale risulti la sua iscrizione nell'elenco delle persone bisognose, non assurgendo tale elemento, di per sé, a dignità di prova, ma costituendo un mero indizio.
Testo massima n. 2
Poiché l'art. 156, comma primo, c.c., nel subordinare il diritto di un coniuge all'assegno di mantenimento a carico dell'altro (purché al primo non sia stata addebitata la separazione), alla mancanza di redditi propri, non consente in alcun modo, in caso di addebitabilità della separazione ad entrambi i coniugi, di effettuare una graduazione fra le diverse responsabilità, è illegittimo il provvedimento del giudice del merito che riconosca l'assegno di mantenimento al coniuge al quale sia stata addebitata la separazione, in presenza della addebitabilità della separazione anche all'altro coniuge, fondando tale riconoscimento sulla minore rilevanza causale del comportamento del beneficiario rispetto a quello dell'obbligato nella causazione dell'intollerabilità della convivenza.