14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 11096 del 26 luglio 2002
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 [ nel testo sostituito dall’art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74 ], applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni.
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