Cass. civ. n. 21748 del 22 ottobre 2010
Testo massima n. 1
Per stabilire se sia giustificato il licenziamento di un dirigente intimato per ragioni di ristrutturazione aziendale, non è dirimente la circostanza che le mansioni da questi precedentemente svolte vengano affidate ad altro dirigente in aggiunta a quelle sue proprie, in quanto quel che rileva è che presso l'azienda non esista più una posizione lavorativa esattamente sovrapponibile a quella del lavoratore licenziato.
Testo massima n. 2
Poiché il licenziamento del dirigente non richiede necessariamente un giustificato motivo oggettivo, esso è consentito in tutti i casi in cui sia stato adottato in funzione di una ristrutturazione aziendale dettata da scelte imprenditoriali non arbitrarie, non pretestuose e non persecutorie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione di merito con cui era stata esclusa l'illegittimità del licenziamento di un dirigente, giustificata con la necessità di una ristrutturazione aziendale, le cui mansioni erano state assegnate ad altro dirigente, in aggiunta alle mansioni proprie di quest'ultimo).