Cass. civ. n. 10272 del 27 giugno 2003
Testo massima n. 1
Il preavviso di licenziamento - anche se intimato per giustificato motivo oggettivo rappresentato da sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore - è soggetto a sospensione per sopravvenuta malattia del prestatore fino al termine dell'ultima prognosi riconosciuta dal sanitario, nei limiti del periodo di comporto.