Cass. civ. n. 11094 del 15 maggio 2007
Testo massima n. 1
Il contenuto dell'obbligazione prevista per la parte recedente dall'art. 2118 c.c., di pagare, in mancanza di preavviso lavorato, un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso, attribuisce rilevanza agli aumenti retributivi intervenuti nel corso del preavviso, anche se non lavorato, ai fini della determinazione sia dell'indennità sostitutiva del preavviso, sia dell'indennità supplementare per i dirigenti.