14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 23235 del 3 novembre 2009
Testo massima n. 1
In materia di recesso dal rapporto di lavoro, è valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito per il licenziamento, ove tale facoltà di deroga sia prevista dal contratto collettivo ed il lavoratore riceva, quale corrispettivo per il maggior termine, un compenso in denaro, dovendosi escludere che tale accordo si ponga in contrasto con l’art. 1750 c.c., di cui va esclusa l’applicazione, attesa l’impossibilità di ravvisare una analogia fra il contratto di lavoro subordinato e quello d’agenzia, nel quale il lavoratore autonomo sopporta il rischio economico.
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