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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5767 del 20 aprile 2002

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5767 del 20 aprile 2002

Testo massima n. 1

In difetto di normative speciali derogatorie, il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all’art. 2116 c.c., comportando l’effetto di rendere indipendente il rapporto contributivo intercorrente tra ente previdenziale e datore di lavoro rispetto all’altro, di tipo prestazionale, tra l’ente e l’assicurato, opera non soltanto alla maturazione del diritto a pensione, ma già nel corso del rapporto previdenziale, dovendosi quindi configurare l’esistenza di un diritto del lavoratore alla integrità della posizione assicurativa, esercitabile anche quando l’assicurato, avvalendosi della facoltà riconosciutagli dall’art. 2 della legge n. 29 del 1979, intenda trasferire la propria posizione assicurativa presso altra gestione. Ne consegue che, essendo l’ente previdenziale, al quale, per effetto di quel principio, fa carico il rischio derivante da eventuali inadempimenti del datore di lavoro ai propri obblighi contributivi, e nei limiti della prescrizione, tenuto a garantire l’integrità della posizione assicurativa, il trasferimento di quest’ultima, richiesto dal lavoratore per la ricongiunzione in un’unica gestione dei periodi assicurativi esistenti in gestioni diverse, deve comprendere anche la contribuzione ancora non recuperata dall’ente previdenziale nei confronti del datore di lavoro tenuto a versarla. [ Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva respinto — sul presupposto della applicabilità dell’art. 39 della legge n. 153 del 1969 soltanto alle omissioni contributive correlate al fallimento e non anche a quelle verificatesi per le imprese sottoposte alle procedure di ammini¬strazione straordinaria — la domanda di alcuni lavoratori volta ad ottenere la condanna dell’INPS ad accreditare nelle singole posizioni contributive di ciascuno di essi i contributi previdenziali non versati da una società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e a trasferire i contributi medesimi presso le gestioni assicurative nelle quali essi risultavano iscritti alla data della domanda di ricongiunzione ].

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