14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9310 del 17 aprile 2009
Posted at 16:36h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi in sede di divorzio è atto che, quando sia opponibile ai terzi, incide sul valore di mercato dell’immobile; ne consegue che, ove si proceda alla divisione giudiziale del medesimo, di proprietà di entrambi i coniugi, si dovrà tener conto, ai fini della determinazione del prezzo di vendita, dell’esistenza di tale provvedimento di assegnazione, che pregiudica il godimento e l’utilità economica del bene rispetto al terzo acquirente.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]