Cass. civ. n. 9801 del 11 aprile 2024

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Accettazione cariche sociali - Società cooperative - Incarico extraistituzionale - Autorizzazione - Necessità - Gratuità - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.


Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'accettazione di una carica sociale, nella specie di presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa, se pur non ricade nelle ipotesi di incompatibilità assoluta di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, in ragione della deroga prevista dall'art. 61 del medesimo decreto, costituisce un incarico extraistituzionale il cui svolgimento, al fine di valutarne la compatibilità con il rapporto di lavoro, necessita della preventiva autorizzazione datoriale ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, anche in caso di gratuità, tanto al fine di verificare il rispetto dei principi costituzionali di esclusività del rapporto, oltre che di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. (Principio affermato in relazione agli addetti al comparto sanità, per i quali il conflitto di interessi va altresì verificato anche ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l. n. 412 del 1991, richiamato dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 18206 del 2020

Normativa correlata

DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60
DPR 10/01/1957 num. 3 art. 61
Legge 30/12/1991 num. 412 art. 4 com. 7 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 7 CORTE COST.
Costituzione art. 97 CORTE COST.
Costituzione art. 98

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE