14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2521 del 6 marzo 1998
Testo massima n. 1
Il trasferimento d’azienda — in qualunque forma realizzato e quindi anche, indirettamente, attraverso la restituzione dei beni aziendali dall’imprenditore affittuario al proprietario e la cessione in affitto da questo ad altro datore di lavoro — fa sì che il rapporto prosegua con l’acquirente [ anche se non imprenditore ma associazione senza scopo di lucro ] e che il lavoratore conservi tutti i diritti derivanti. Ne consegue che il licenziamento, fondato unicamente sul fatto del trasferimento, è affetto da nullità, che va dichiarata dal giudice, il quale emette una sentenza di mero accertamento della prosecuzione del rapporto ed eventualmente condanna il datore, o i datori succedutisi, a risarcire al prestatore il danno, derivato dall’allontanamento dal posto di lavoro, secondo le norme codicistiche sull’illecito contrattuale [ art. 1218 c.c. e ss. ] e non già secondo la disciplina speciale posta dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori ovvero dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966.
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