14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5709 del 10 marzo 2009
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 2112 c.c., applicabile al trasferimento che un ente pubblico faccia delle proprie attività ad altro soggetto, è configurabile il trasferimento di un ramo di azienda, anche prima delle modifiche introdotte con il D.L.vo n. 18 del 2001, nel caso in cui un servizio [ nella specie di mensa scolastica ], costituente un’ entità autonoma dotata di autonomia organizzativa, sia oggetto di un’operazione di dismissione e di trasferimento ad un diverso soggetto, senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che il servizio fosse assolto da una sola lavoratrice, non essendo tale circostanza incompatibile con l’autonomia organizzativa di una qualsiasi attività e, anzi, rappresentando un sintomo palese dell’assenza di specifici collegamenti con le altre strutture ed attività dell’ente pubblico.
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