Cass. civ. n. 8465 del 13 aprile 2011

Testo massima n. 1


In tema di trasferimento d'azienda, l'art. 2112 c.c., nel testo (applicabile "ratione temporis") modificato dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990 e antecedente alla novella introdotta con il d.l.vo n. 18 del 2001, comprendeva espressamente - in linea con la direttiva 77/187/CEE del 14 febbraio 1977, come ripetutamente interpretata dalla Corte di giustizia CE e poi trasfusa nella direttiva 99/50/CE e, infine, razionalizzata, senza innovazioni sostanziali, nella direttiva 2001/23/ CE - la possibilità che il trasferimento riguardasse unità produttive. Ne consegue che, in caso di licenziamento disposto dalla società cedente, i successivi atti (nella specie, l'atto di precetto e il pignoramento) sono legittimamente notificati alla società cessionaria del ramo d'azienda, al quale era addetto il lavoratore al momento, anteriore alla cessione, della risoluzione del rapporto.

Testo massima n. 2


L'opposizione a precetto non impedisce di per sè al creditore di dare inizio all'esecuzione, in quanto l'art. 481 cod. proc. civ. ad essa ricollega soltanto l'effetto di sospendere il termine di efficacia del precetto stesso, non già quello della sospensione dell'esecuzione, che è istituto diverso, senza che rilevi in contrario che l'identificazione delle cause di cessazione della sospensione sia per questo, come per l'altro, desumibile dall'art. 627 cod. proc. civ.. (Rigetta, Trib. Crotone, 26/03/2007).