Cass. civ. n. 3469 del 11 marzo 2002
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. (nel testo modificato dall'art. 47 legge n. 428 del 1990, attuativo della direttiva del Consiglio CEE n. 187 del 1977), è necessario accertare, oltre che i dati effettuati (quali l'eventuale collegamento economico-funzionale fra le imprese e la continuità delle prestazioni di uno o più lavoratori alle dipendenze prima di una determinata impresa e successivamente di un'altra), anche la volontà dei contraenti, dovendosi indagare, in particolare, se i beni ceduti siano stati considerati nella loro autonoma individualità o non piuttosto nella loro funzione unitaria e strumentale.