14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16198 del 10 luglio 2009
Testo massima n. 1
In presenza di un intervento legislativo volto a disciplinare cessioni di aziende o di loro rami [ nella specie, il D.L.vo n. 79 del 1999, cosiddetto “decreto Bersani” ] trovano applicazione, nel silenzio della legge, i principi informatori e la disciplina dettata dalla norma civilistica in tema di trasferimento d’azienda, salvo che l’inapplicabilità della norma codicistica sia espressamente prevista o dall’intero contesto dell’intervento normativo si evinca, con certezza, la volontà disapplicatrice, o infine, sia ravvisabile un’oggettiva e totale incompatibilità tra la nuova L. e la norma codicistica. Ne consegue che, avuto riguardo alla disciplina dettata con il D.L.vo n. 79 del 1999, va esclusa l’inapplicabilità dei generali principi in tema di trasferimento d’azienda o di un suo ramo, non potendosi considerare sufficiente il solo richiamo al disposto di cui all’art. 2112 c.c. contenuto nel D.P.C.M. 4 agosto 1999 [ di approvazione del piano della cessione dell’ENEL ai sensi dell’art. 8, comma 1, del citato D.L.vo n. 79 ], al quale non pub assegnarsi – al di là del suo contenuto – una generale forza disapplicativa della norma civilistica.
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