14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1501 del 29 marzo 1989
Testo massima n. 1
In tema di separazione personale, l’art. 155, quarto comma [ nuovo testo ] c.c., secondo cui l’abitazione della casa familiare spetta di preferenza al coniuge affidatario dei figli, conferisce al giudice del merito, anche in sede di modificazione delle originarie condizioni della separazione, il potere di assegnare detta casa all’affidatario medesimo, pure se privo di diritti su di essa, ove ciò si renda indispensabile o comunque opportuno per assicurare adeguate condizioni di vita e formazione della prole minore.
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