14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5793 del 22 maggio 1993
Testo massima n. 1
Allorquando uno dei coniugi, in sede di separazione o di divorzio, invochi il provvedimento di assegnazione della casa familiare, e l’altro contesti tale qualità all’immobile, ovvero al complesso di beni funzionalmente attrezzato per assicurare l’esistenza domestica della comunità familiare, spetta a chi chiede il predetto provvedimento dimostrare la sussistenza della contestata qualità; in difetto, al giudice è inibita l’applicazione delle speciali norme che disciplinano l’abitazione della casa familiare in caso di separazione o di divorzio, restando il rapporto assoggettato alla disciplina relativa ai diritti reali o personali di godimento degli immobili a seconda di quanto risulti dal titolo.
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