14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13258 del 5 ottobre 2000
Testo massima n. 1
Spetta al datore di lavoro, nei limiti indicati dalla Costituzione, dalle leggi ordinarie e dalla contrattazione collettiva, definire l’anno di riferimento e le modalità di fruizione, nell’arco temporale dello stesso anno, delle ferie annuali che possono essere, in tutto o in parte, anticipate, differite o concesse contestualmente alla maturazione del relativo diritto. Non ha, infatti, valore normativo il criterio del godimento posticipato delle ferie sebbene esso possa costituire un valido canone ermeneutico nella ricostruzione della volontà delle parti diretta ad assicurare al lavoratore il rigoroso rispetto del riposo annuale.
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