14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4509 del 16 aprile 1993
Testo massima n. 1
Il diritto dei lavoratori turnisti ad essere compensati per la particolare penosità del lavoro domenicale [ ancorché con differimento del riposo settimanale in un giorno diverso ] può essere soddisfatto, alla stregua della disciplina collettiva del rapporto, non solo mediante l’erogazione di un supplemento di paga specificamente riferito a tale prestazione, ma anche con l’attribuzione di un trattamento economico-normativo differenziato [ rispetto a quello dei lavoratori che usufruiscono del riposo domenicale ] e complessivamente più favorevole, sempreché, secondo un’indagine riservata al giudice del merito, il relativo vantaggio [ non irrazionale o manifestamente irrisorio ] risulti sinallagmaticamente collegabile — anche solo per la mancanza, in concreto, di ogni diversa possibile ragione giustificativa — alle prestazioni domenicali imposte dai turni. [ Nella specie, l’impugnata sentenza, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto che, alla stregua dei contratti collettivi 1 settembre 1979 e 25 febbraio 1983 per i dipendenti dell’Enel, la penosità del lavoro domenicale, fosse compensata da una frazione — pari all’1,6 per cento — dell’indennità di turno nonché da un permesso retribuito annuo di otto giorni e che tale beneficio e la predetta indennità, pari all’8 per cento del minimo di paga, fossero idonei a compensare anche la prestazione aggiuntiva dei dieci minuti supplementari di lavoro quotidiano connessi allo svolgimento dei turni ].
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]