14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12083 del 22 novembre 1995
Testo massima n. 1
In tema di separazione personale dei coniugi, la norma di cui all’art. 155, comma 4, c.c. prevede che l’assegnazione della casa familiare sia disposta «ove possibile» di preferenza al coniuge affidatario dei figli e quindi, lungi dal porre una regola assoluta che rappresenti una automatica conseguenza del provvedimenti di affidamento, esige una valutazione della necessità, o anche della semplice opportunità, di imporre al coniuge titolare del diritto reale o personale di godimento dell’immobile il sacrificio della sua situazione soggettiva per soddisfare l’interesse del figlio minore [ o maggiorenne non autosufficiente ] alla conservazione dell’habitat domestico, inteso come centro degli affetti, interessi o consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare.
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