14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 17725 del 29 luglio 2010
Testo massima n. 1
Il diritto dei lavoratori turnisti ad essere compensati per lo svolgimento dell’attività lavorativa nella giornata di domenica [ ancorché con differimento del riposo settimanale in un giorno diverso ] può essere soddisfatto, oltre che con supplementi di paga o con specifiche indennità, con l’attribuzione di vantaggi e benefici economici contrattuali di diversa natura [ quale la concessione di un maggior numero di riposi ], atteso che, da un lato, la penosità del lavoro domenicale – a seconda delle circostanze di fatto e delle particolari esigenze del lavoratore, da valutare peraltro nell’attuale contesto socio – economico – può anche essere eliminata o comunque ridotta mediante un sistema di riposi settimanali che, permettendone il recupero in forma continua e concentrata nel tempo, risulti suscettibile di reintegrare compiutamente le energie psicofisiche del lavoratore e che, dall’altro, l’attribuzione alla contrattazione collettiva di margini di flessibilità nella regolamentazione dei regimi dell’orario e dei riposi lavorativi discende da ripetuti riconoscimenti legislativi intesi, nel rispetto delle direttive comunitarie, alla modernizzazione della materia. [ Nella specie, la S.C., in applicazione dell’anzidetto principio, ha ritenuto adeguatamente compensata la prestazione domenicale atteso che i lavoratori turnisti, oltre ad usufruire di una specifica indennità, lavoravano per quattro giorni e riposavano per due, mentre gli altri lavoratori svolgevano la loro prestazione per cinque giorni di seguito prima di godere del periodo di riposo ].
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