Cass. pen. n. 9695 del 09 gennaio 2024

Testo massima n. 1


SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE - Sentenza di condanna di primo grado - Lacunosa indicazione dei criteri di determinazione della pena - Nullità - Esclusione - Integrazione della motivazione ad opera del giudice d'appello - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.


In tema di appello, il giudice del gravame, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto e conformemente al principio di integrazione tra le sentenze di primo e secondo grado, può integrare la motivazione della sentenza impugnata che non abbia specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale, trattandosi di lacuna motivazionale che non dà luogo ad alcuna nullità. (Fattispecie in cui il primo giudice non aveva esplicitato la pena base e l'entità della diminuzione su di essa operata per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 13435 del 2022

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.