14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4435 del 4 marzo 2004
Testo massima n. 1
Ove la contrattazione collettiva preveda, quale ipotesi di giusta causa di licenziamento, l’omessa o tardiva presentazione del certificato medico in caso di assenza per malattia oppure l’inadempimento di altri obblighi contrattuali specifici da parte del lavoratore, la valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento, motivato dalla ricorrenza di una di tali ipotesi, non può conseguire automaticamente dal mero riscontro che il comportamento del lavoratore integri la fattispecie tipizzata contrattualmente, ma occorre sempre che quest’ultima sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo. A maggior ragione tale verifica è necessaria allorchè la norma contrattuale si riferisca, come nella specie, alla più grave ipotesi dell’assenza ingiustificata protratta nel tempo e non già alla mera tardiva presentazione della documentazione medica a giustificazione dell’assenza per malattia.
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Testo massima n. 2
Premesso che, di regola, al lavoratore è riconosciuto il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, e che la giornata del 15 agosto, celebrativa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, è considerata festiva ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, allorquando la contrattazione collettiva applicabile preveda, come eccezione alla regola legale, che l’attività lavorativa possa essere svolta anche nei giorni festivi, subordinando la fruizione della festività alle esigenze aziendali, la sussistenza di tali esigenze costituisce il presupposto per l’applicazione del regime di eccezione [ contrattuale ] in luogo della regola [ legale ], sicchè il datore di lavoro, che invochi l’applicazione della norma contrattuale, deve provare la sussistenza del presupposto di fatto, e cioè delle esigenze aziendali. [ Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla S.C., aveva ritenuto, in relazione all’attività di un pubblico esercizio, che fosse onere del lavoratore, al quale era stata contestata l’assenza ingiustificata nella giornata del 15 agosto, provare che in tale giornata non fosse prevista la sua presenza in servizio ].
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