14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12683 del 17 ottobre 2001
Testo massima n. 1
In materia di base di calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore durante le ferie annuali, la mancanza di precise indicazioni nelle disposizioni dell’art. 2109 c.c. e della Convenzione OIL 24 giugno 1970, n. 157, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 157, non comporta l’inesistenza anche di qualsiasi vincolo desumibile dall’art. 36 Cost., che garantisce di diritto del lavoratore a ferie retribuite, e tuttavia la norma costituzionale non impegna la contrattazione collettiva a riferirsi alla nozione omnicomprensiva di retribuzione dettata dalla legge ai fini della misura del trattamento di fine rapporto e, in particolare, non comporta l’illegittimità di una norma contrattuale che faccia riferimento ad una nozione di retribuzione mensile di fatto non comprensiva di componenti retributive, come la maggiorazione per lavoro notturno, collegate a modalità contingenti della prestazione e non garantite, sotto il profilo della continuità dell’erogazione, dall’art. 2103 c.c.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
La circostanza . che il lavoro notturno sia prestato con regolarità secondo turni periodici – e cioè con modalità che, a norma dell’art. 2108, secondo comma, c.c. escluderebbero la necessità di una maggiorazione retributiva – non comporta la necessaria incidenza della maggiorazione retributiva spettante per il lavoro notturno, nonostante tale regolarità, a norma di disposizione di maggiore favore del contratto collettivo, nel computo di quei trattamenti economici – quale le mensilità supplementari – per i quali la legge non impone il riferimento ad una nozione omnicomprensiva di retribuzione, se per questi trattamenti il contratto collettivo fa riferimento ad una nozione di retribuzione comportante la non rilevanza di detta maggiorazione. [ Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che, interpretata la clausola del C.C.N.L. applicabile ai dipendenti aeroportuali contenente la definizione della nozione di «retribuzione mensile di fatto», aveva escluso la computabilità della maggiorazione per lavoro notturno ai fini della tredicesima e della quattordicesima mensilità, la cui contemporanea previsione aveva reputato integrare un trattamento di maggior favore rispetto alla previsione della sola gratifica natalizia da parte dell’accordo interconfederale 17 ottobre 1946, esteso erga omnes con D.P.R. 28 luglio 1979, n. 1070, facente riferimento per il computo di questa gratifica alla nozione di retribuzione globale di fatto ].
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]