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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5359 del 10 aprile 2001

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5359 del 10 aprile 2001

Testo massima n. 1

Salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell’esplicazione dell’attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, cosi da essere qualificato come lavoro straordinario, tanto più che l’indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati.

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