14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12097 del 18 maggio 2010
Testo massima n. 1
La nozione di trasferimento del lavoratore, che comporta il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, ai sensi dell’art. 2103, primo comma [ ultima parte ], c.c., e alla stregua delle disposizioni collettive applicabili nella specie [ artt. 37 e 74 c.c.n.l. per i dipendenti postali ], non è configurabile quando lo spostamento venga attuato nell’ambito della medesima unità produttiva, salvo i casi in cui l’unità produttiva comprenda uffici notevolmente distanti tra loro [ Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto configurabile il trasferimento di un dipendente dell’Ente Poste presso una sede situata in un comune diverso, situato a circa trenta chilometri dall’ufficio di provenienza ].
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