Cass. civ. n. 4149 del 21 febbraio 2011
Testo massima n. 1
Nel rapporto di lavoro subordinato, il carattere vicario delle mansioni svolte preclude il diritto del sostituto all'inquadramento nella qualifica superiore del sostituito, e lo stesso diritto alla maggiore retribuzione per il periodo della sostituzione, sia quando la sostituzione non abbia riguardato mansioni proprie della qualifica rivendicata nè comportato l'assunzione dell'autonomia e della responsabilità tipiche della qualifica stessa, sia quando le mansioni proprie della qualifica del sostituto comprendano compiti di sostituzione di dipendenti di grado più elevato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della superiore qualifica, proposta da dipendente del San Paolo IMI avente la qualifica di capo ufficio del ruolo "A", il quale aveva svolto attività in mera sostituzione di altro dipendente rivestente qualifica superiore).