Cass. civ. n. 1433 del 23 febbraio 1996
Testo massima n. 1
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. — che attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica — la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente (superiore) qualifica, essendo irrilevante, di per sé, l'eventuale identità fra tali mansioni e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano già ottenuto la stessa qualifica, dovendo l'inquadramento del lavoratore dipendente essere operato sulla base delle mansioni contrattualmente previste e delle esemplificazioni trascritte in calce alla declaratoria contrattuale degli inquadramenti, raffrontate con le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato, la cui valutazione da parte del giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e rispettosa (in ordine alla disciplina in tema di inquadramento) dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.