14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 26586 del 17 dicembre 2009
Testo massima n. 1
In tema di separazione personale dei coniugi, l’art. 155, quarto comma, c.c. [ nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 1 della L. 8 febbraio 2006, n. 54 ], il quale dispone che l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli, non detta una regola assoluta che rappresenti una conseguenza automatica del provvedimento di affidamento, ma attribuisce un potere discrezionale al giudice, il quale può pertanto limitare l’assegnazione a quella parte della casa familiare realmente occorrente ai bisogni delle persone conviventi nella famiglia, tenendo conto, nello stabilire le concrete modalità dell’assegnazione, delle esigenze di vita dell’altro coniuge e delle possibilità di godimento separato e autonomo dell’immobile, anche attraverso modesti accorgimenti o piccoli lavori.
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