14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1491 del 21 gennaio 2011
Testo massima n. 1
In tema di separazione personale dei coniugi, la disposizione di cui all’art. 155, quarto comma, c.c. [ nella formulazione previgente ], che attribuisce al giudice il potere di assegnare la casa familiare al coniuge affidatario che non vanti alcun diritto di godimento [ reale o personale ] sull’immobile, ha carattere eccezionale ed é dettata nell’esclusivo interesse della prole; pertanto, detta norma non é applicabile al coniuge, ancorché avente diritto al mantenimento, in assenza di figli affidati minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi, potendo, in tal caso, il giudice procedere all’assegnazione della casa coniugale unicamente nell’ipotesi di comproprietà dell’immobile.
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