Cass. civ. n. 29817 del 19 dicembre 2008
Testo massima n. 1
Ai dirigenti statali e, nella specie, ai dirigenti sanitari, alla stregua del combinato disposto degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 29 del 1993 (anche nella sua originaria formulazione) non è applicabile l'art. 2103 cod. civ., valendo il principio di turnazione degli incarichi che, previsto nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato, e non avente riscontro nel rapporto di lavoro subordinato, costituisce fondamento dell'assegnazione delle mansioni dirigenziali, rappresentando, il passaggio ad incarichi diversi, il mutamento di mansioni giacché l'incarico identifica la funzione dirigenziale e, quindi, le attività concrete assegnate al dirigente che fondano l'immedesimazione organica con l'amministrazione. La rilevanza del principio della rotazione degli incarichi dirigenziali - con cui il legislatore ha inteso perseguire, nel preminente interesse generale al raggiungimento degli obiettivi fissati all'organizzazione dei pubblici uffici dall'art. 97 Cost., il fine di evitare la cristallizzazione degli incarichi anzidetti e, nel contempo, di arricchire le doti culturali e professionali dei dirigenti interessati mediante lo scambio di esperienze e attività comprova l'incompatibilità, nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, del sistema improntato al cennato principio con quello caratterizzato dal principio, ex art. 2103 cod. civ., di equivalenza delle mansioni.
Testo massima n. 2
Il principio di turnazione nel lavoro pubblico privatizzato che non trova riscontro nel settore di lavoro subordinato rende inapplicabile l'art. 2103 c.c. alla dirigenza sanitaria. Il principio di turnazione è preordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'organizzazione dei pubblici uffici dall'art. 97 Cost. e ritenuto idoneo per evitare la cristallizzazione degli incarichi e per arricchire le doti culturali e professionali dei dirigenti mediante lo scambio di esperienze e attività.