Cass. civ. n. 25897 del 10 dicembre 2009

Testo massima n. 1


Il principio di tutela della professionalità acquisita, che resta impregiudicato pur in presenza di un accorpamento convenzionale delle mansioni, precludendo la disciplina legale di carattere inderogabile dell'art. 2103, primo comma, c.c. la previsione di una indiscriminata fungibilità delle mansioni per il solo fatto di tale accorpamento, impone al giudice di merito di accertare, alla stregua di tutte le circostanze ritualmente allegate e acquisite al processo, le esigenze di salvaguardia della professionalità raggiunta prospettate dal lavoratore, sulla base dei percorsi di accrescimento professionale dallo stesso evidenziati e, segnatamente, di individuare, alla luce della sua "storia professionale", quali fossero le mansioni di riferimento per verificare l'osservanza dell'art. 2103 c.c., indipendentemente dall'obbligo assunto dal dipendente, al momento dell'avviamento al lavoro, di svolgere tutte le mansioni inerenti alla qualifica di inquadramento. (Fattispecie relativa a dipendente postale che chiedeva l'assegnazione a mansioni equivalenti a quelle svolte prima della nuova classificazione del personale introdotta dal CCNL del 26 novembre 1994, che ha previsto il reinquadramento, in un'unica nuova qualifica, di lavoratori in precedenza inquadrati in qualifiche distinte con diverse mansioni).

Normativa correlata