14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2392 del 4 marzo 1998
Testo massima n. 1
Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore [ tanto separato quanto divorziato ] non convivente sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno ex art. 156 c.c., [
recte: 155 c.c. – N.d.R. ] cessa all’atto del conseguimento, da parte figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato [ non rilevando, all’uopo, il tenore di vita da lui condotto in costanza di matrimonio o durante la separazione dei genitori ], poiché il fondamento del diritto del coniuge convivente a percepire l’assegno de quo risiede, oltre che nell’elemento oggettivo della convivenza [ che lascia presumere il perdurare dell’onere del mantenimento ], nel dovere di assicurare un’istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità del figlio [ oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori ], onde consentirgli una propria autonomia economica, dovere che cessa, pertanto, con l’inizio dell’attività lavorativa da parte di quegli.
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