14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7528 del 29 marzo 2010
Testo massima n. 1
In tema di diritto all’equa retribuzione per i lavoratori subordinati, il giudice di merito, nel determinare il compenso o la retribuzione base spettante al lavoratore subordinato, può, in mancanza di una specifica contrattazione di categoria, utilizzare alla stregua dell’art. 36 Cost. la disciplina collettiva di un settore – diverso da quello in cui di fatto ha operato il datore di lavoro – a semplici fini parametrici odi raffronto perla determinazione della sola retribuzione base spettante al lavoratore subordinato [ senza riguardo agli altri istituti contrattuali ]. Tale determinazione può essere impugnata dal lavoratore in cassazione, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in caso di disapplicazione del criterio giuridico della “sufficienza” della retribuzione – volto a garantire la soddisfazione, dei bisogni di una esistenza libera e dignitosa – nonché di quello della “proporzionalità” – volto a correlare la stessa retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, rimanendo di contro l’apprezzamento in concreto dell’adeguatezza della retribuzione riservato al giudice di merito.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]