Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5496 del 14 marzo 2006

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5496 del 14 marzo 2006

Testo massima n. 1

Anche nel contratto di lavoro subordinato – fermo restando il divieto di unilaterale riduzione della retribuzione di cui all’art. 2099 c.c. è possibile concordare la modifica delle originarie condizioni contrattuali relative agli aspetti retributivi per facta concludentia e ciò anche se il contratto sia stato stipulato per iscritto. [ Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stata ravvisata l’accettazione del patto di modifica riguardo al sistema di rimborso delle spese di vitto – da quello «a piè di lista» a quello «forfettario» – sulla scorta del comportamento delle parti del rapporto lavorativo, rilevandosi, inoltre, che, in concreto, il protrarsi del nuovo sistema di rimborso per un lungo periodo di tempo e il carattere complessivamente migliorativo del medesimo – alla stregua di quanto congruamente accertato dal giudice di merito – rappresentavano circostanze idonee ad escludere l’unilateralità della rideterminazione del rimborso ].

Testo massima n. 2

Qualora tra più società vi sia un collegamento economico-funzionale è da ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti quando si accerti l’utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari delle distinte imprese. [ Nella specie, la S.C. ha ritenuto la logicità e l’adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata con la quale era stata rilevata la sussistenza di un caso di collegamento societario desumibile dall’unicità della gestione aziendale e della coincidenza del centro di imputazione, risultanti da molteplici e concorrenti elementi probatori congruamente valutati, fra i quali l’inserimento del lavoratore ricorrente nelle poste economiche passive delle due società e la congiunta gestione delle sorti del rapporto di lavoro del medesimo, oltre che sulla scorta della considerazione delle due società — all’esterno — come un unico datore di lavoro ].

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze