14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 15070 del 6 giugno 2008
Posted at 16:57h
in Massimario
Testo massima n. 1
In mancanza di una diversa previsione della contrattazione collettiva, l’adozione della misura della sospensione cautelare non priva il lavoratore del diritto alla retribuzione, né determina, ove il procedimento disciplinare si sia concluso in senso sfavorevole al dipendente, l’efficacia retroattiva del recesso del datore di lavoro, con conseguente perdita ex tunc della retribuzione dalla data dalla sospensione.
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