14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5756 del 3 novembre 1982
Testo massima n. 1
Escluso che un certo grado di discrezionalità e d’iniziativa sia caratteristica costante della figura dell’impiegato d’ordine [ potendo questo svolgere anche attività di mera attuazione delle direttive altrui, senza alcuna possibilità d’iniziativa individuale e sotto il controllo dell’imprenditore o di un impiegato di grado superiore ], il fondamentale criterio distintivo fra impiegato d’ordine ed operaio risiede in ciò che, indipendentemente dalla prevalenza della attività intellettiva o manuale e dal grado di collaborazione [ genericamente intesa ] con l’imprenditore, mentre le mansioni dell’impiegato d’ordine ineriscono al processo organizzativo tecnico-amministrativo dell’impresa, le mansioni dell’operaio attengono invece al processo produttivo, in quanto costituiscono un apporto alla funzionalità esterna dell’impresa nell’espletamento del proprio risultato produttivo.
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