14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3363 del 22 marzo 1993
Testo massima n. 1
In tema di separazione personale dei coniugi, l’obbligo della corresponsione dell’assegno per il mantenimento di un minore [ art. 155 c.c. ] non può essere subordinato al rispetto delle prescrizioni relative alla visita del figlio al genitore non affidatario ed ai soggiorni presso quest’ultimo, atteso che la corresponsione dell’assegno e la regolamentazione degli incontri costituiscono strumenti per la realizzazione di diritti indisponibili del minore, ben distinti tra di loro, e che, pur se la regolamentazione degli incontri soddisfa al tempo stesso anche il diritto [ e dovere ] del genitore non affidatario di vedere ed avere con sé il figlio, per contribuire alla sua educazione ed istruzione [ secondo comma, art. 155 cit. ], tuttavia l’esercizio del diritto del genitore è comunque subordinato alla tutela del diritto del figlio, tanto da poter essere escluso o limitato in presenza di un pregiudizio per il minore. Ne consegue che, nel caso in cui il genitore non affidatario sia privato, a causa di un comportamento anche colpevole del genitore affidatario, della possibilità di incontrare il minore [ nella specie, residente all’estero ], egli non può sospendere l’erogazione dell’assegno per il figlio, nemmeno quando l’assegno sia diretto ad assicurare esigenze di vita del minore superiori a quelle minime, ma ad un mantenimento tale da garantirgli un tenore di vita corrispondente alle possibilità economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, al tenore di vita goduto dallo stesso minore prima della separazione dei genitori.
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Testo massima n. 2
L’assegno a favore del minore, fissato in via temporanea nella fase presidenziale del procedimento di separazione personale dei coniugi – ed eventualmente modificato dal giudice istruttore o dal collegio nel corso del giudizio – è diretto al soddisfacimento delle esigenze di mantenimento del minore durante il procedimento di separazione. Pertanto, è esclusa la ripetibilità, anche in parte, delle somme erogate prima della pronuncia definitiva sul punto, dovendosi presumersi che il genitore affidatario le abbia utilizzate tutte per il mantenimento del minore, come era suo dovere.
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